L’ Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare in cui spiega nel dettaglio le istruzioni per i contribuenti che vogliano beneficiare delle misure previste dalla tregua fiscale introdotta con la Legge di Bilancio
di Carlo Longo
Dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralcio delle mini-cartelle alla definizione agevolata delle controversie tributarie, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzione per i contribuenti che vogliano beneficiare della misura della tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio.
Per quanto riguarda le violazioni formali l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che il contribuente interessato dovrà versare una somma pari a 200 euro per ogni periodo in cui sono state riscontrate violazioni e rimuovere così le irregolarità. Per quanto riguarda tempi e importi le Entrate fanno sapere che il versamento dovrà essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, stilato una lista di quali violazioni sono ammesse e quali no, ad esempio non sarà ammessa una violazione formale che sia stata contestata con atti divenuti definitici al 1 gennaio 2023.
Il nuovo “ravvedimento operoso speciale” introdotto dall’ultima Legge di Bilancio permetterà invece di regolarizzare le violazioni inerenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. In questo modo i contribuenti potranno versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Per poter beneficiare della misura occorre entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. Sono comprese nelle violazioni che potranno essere regolarizzate sia quelle “sostanziali” che quelle “prodromiche” ma non quelle “formali”. Presupposto fondamentale per poter accedere al ravvedimento operoso, comunque, è che alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Con la tregua fiscale il contribuente potrà beneficiare della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.
Ancora, il contribuente potrà dopo aver versato integralmente l’imposta sanare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
La circolare dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Secondo quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia dell’Entrate con la tregua fiscale il contribuente potrà sanare le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate oppure l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Oggetto di sanatoria potranno essere sia le controversie che abbiano natura impositiva che quelle di natura riscossiva. Per poter accedere alla definizione agevolata delle controversie sarà necessario presentare una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
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